Art. 5.

      1. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a stabilire con proprio decreto la pianta organica degli uffici e a determinare il personale necessario al funzionamento delle sezioni di cui all'articolo 1 e del tribunale di cui all'articolo 2, ridefinendo le dotazioni organiche di altri uffici. Con il medesimo decreto il Ministro della giustizia è autorizzato a stabilire la data di inizio del funzionamento delle sezioni stesse e del tribunale per i minorenni, che devono comunque essere attivati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.